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Luca Masrè Passaro
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Meloni e il marchio sulla voce: cosa protegge

Meloni ha depositato un marchio sonoro sulla sua voce contro i deepfake. Cosa protegge davvero, cosa resta fuori e come difenderti dalle voci clonate.

LMP Luca Masrè Passaro
·
06.10.2026
Illustrazione: un uccellino canta alla finestra, un pezzo del suo canto chiuso sotto una campana di vetro accanto a un sigillo di ceralacca, mentre uccelli di carta appesi a dei fili lo imitano

Quattro secondi di audio. Una voce che dice «Io sono Giorgia Meloni», due volte di fila. Da lunedì 5 ottobre quei quattro secondi sono una domanda di marchio sonoro all’EUIPO, l’ufficio dell’Unione europea che registra i marchi.

La notizia l’ha data Repubblica, Palazzo Chigi l’ha confermata all’agenzia DIRE, e in poche ore i titoli si sono riempiti di verbi forti: registrata, blindata, protetta. Lo scopo dichiarato è difendersi dalle voci clonate con l’intelligenza artificiale, quelle che con pochi secondi di registrazione fanno dire a una persona frasi che non ha mai detto.

È una richiesta di tutela con limiti precisi. Ed è stata raccontata più grande di quello che è. La distanza fra le due cose conta anche per te, che la presidente del Consiglio non sei.

In breve

Il 5 ottobre 2026 Giorgia Meloni ha depositato all’EUIPO una domanda di marchio sonoro: un audio di quattro secondi in cui dice «Io sono Giorgia Meloni». Lo scopo è avere un appiglio legale contro i deepfake audio, cioè le voci false fatte con l’AI. La domanda risulta in esame: il marchio, per ora, è una richiesta. E un marchio sonoro protegge quel suono per i prodotti e i servizi indicati, mentre la voce come identità resta un’altra faccenda. Dall’ottobre 2025 in Italia esiste già un reato che punisce chi diffonde senza consenso voci falsificate con l’AI, capaci di ingannare sulla loro autenticità, quando questo causa un danno ingiusto. Per chi lavora, la difesa più a portata di mano è un’altra: una regola chiara su come si verifica chi ti chiama.

Cosa ha depositato Meloni

I fatti, senza aggettivi. L’audio dura quattro secondi e contiene la frase «Io sono Giorgia Meloni», pronunciata due volte. È stato depositato il 5 ottobre all’EUIPO dallo studio legale Mpmlegal Stapa, guidato dall’avvocato Marco Mastracci. Sul sito dell’ufficio europeo, scrive Today, la domanda risulta «oggetto di esame». Euronews dice la stessa cosa con altre parole: «in fase di esame».

Today ha guardato anche l’elenco di ciò che il marchio dovrebbe coprire. Secondo Today comprende contenuti multimediali scaricabili, attività culturali e organizzazione di manifestazioni politiche. Tieni a mente quest’ultima voce, perché ci torniamo.

La frase richiama lo slogan più famoso della premier, «Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana», che negli anni, ricorda Open, è stato campionato, remixato e trasformato in meme e brani musicali. Quella voce ha già avuto una seconda vita fuori dal controllo di chi la possiede.

E la premier i falsi li conosce bene. Open ricorda il video pornografico con il suo volto, di cinque anni fa, per cui due uomini sono finiti a processo a Sassari; e il video fatto con l’AI che Roberto Vannacci ha pubblicato a luglio, con Meloni vestita da figura dell’antica Roma. Lei prese le distanze. Secondo DIRE, la mossa di oggi ha anche un valore preventivo in vista delle prossime elezioni, che l’agenzia descrive come le prime segnate in modo strutturale dall’AI generativa.

Lo slogan circolava già in remix e meme. Adesso la domanda riguarda una registrazione precisa della voce di chi lo pronuncia.

Depositato e registrato sono due parole diverse

Qui sta il primo ribaltamento. Molti titoli parlano di voce «registrata» o di marchio «registrato». Secondo Today ed Euronews, che hanno guardato lo stato della pratica, c’è una domanda, e l’ufficio la sta esaminando.

Il dettaglio più istruttivo arriva proprio da Euronews. Il titolo dice che «Io sono Giorgia Meloni» «diventa un marchio registrato». Il testo, due righe sotto, scrive che la premier «ha chiesto la registrazione» e che le conseguenze per chi abusa della sua voce arriveranno «se la richiesta di registrazione verrà accettata». Titolo e articolo raccontano due momenti diversi della stessa storia.

La Sicilia lo spiega bene: l’EUIPO sottopone ogni domanda a verifiche sulle formalità, sulla classificazione e sugli altri requisiti, quindi il deposito «avvia una procedura» e non coincide con il riconoscimento definitivo del diritto. E aggiunge una frase che vale come lezione di comunicazione: un titolo che presenta l’operazione come già conclusa «può far immaginare una protezione immediata e senza condizioni».

La mia lettura è che «blindata» comunichi una certezza che «in esame» lascia aperta. La prima parola chiude la storia, la seconda la tiene in sospeso. Lo vedi anche nel tuo lavoro: un «è fatto» rassicura più di un «è partito», anche quando il secondo è più preciso.

I tempi, poi, sono tutti da vedere. Il doppiatore Luca Ward ha depositato il suo marchio sonoro a febbraio e, secondo lo studio Bugnion, è già arrivato a registrazione. La cantante Giusy Ferreri lo ha depositato il 23 aprile 2026 e al 23 settembre, secondo Bugnion, la sua domanda risultava ancora pendente. Stesso strumento, due percorsi diversi.

Un titolo vende la fine della storia. Questa storia, oggi, è al primo capitolo.

Cosa protegge un marchio sonoro, e cosa resta fuori

Un marchio sonoro è un segno distintivo fatto di un suono, che può comprendere anche parole pronunciate: pensa al breve motivetto di una pubblicità, o al suono con cui si apre un programma. Nell’Unione europea è ammesso in modo esplicito dalla riforma del 2017, che ha tolto l’obbligo di rappresentarlo su carta. All’EUIPO si deposita con un file audio MP3; all’UIBM, l’ufficio italiano, per la tutela solo nazionale.

Il punto è la funzione. Un marchio serve a distinguere i prodotti o i servizi di qualcuno da quelli degli altri. Lo ricorda anche il Secolo d’Italia: Meloni «non registra la voce in sé come se diventasse proprietaria di qualsiasi registrazione che la riproduca», chiede la protezione di uno specifico segno sonoro, legato ai prodotti e servizi indicati nella domanda.

Agenda Digitale, analizzando il caso Ferreri, mette in fila tre limiti. Valgono uguali qui.

  1. Il marchio protegge una traccia, la voce è un’altra cosa. Un’AI che fa dire alla stessa voce una frase diversa non copia, tecnicamente, il segno depositato: ne riproduce il timbro, cioè proprio ciò che un marchio non può proteggere senza snaturarsi.
  2. Il marchio lavora dentro il mercato. Di regola si fa valere quando qualcuno usa il segno in un’attività economica, per prodotti o servizi uguali o simili a quelli indicati nella domanda. Gli usi non commerciali, artistici o parodistici possono restare fuori dalla tutela tipica del marchio. Agenda Digitale richiama però anche lo sfruttamento indebito e il danno alla capacità del marchio di farsi riconoscere o alla sua reputazione.
  3. L’addestramento è un terreno scivoloso. Un modello può imparare le caratteristiche di una voce senza riprodurre la traccia depositata. In quei casi dimostrare la contraffazione del marchio può essere difficile.

Lo studio Bugnion, specializzato in proprietà intellettuale, lo dice in una riga: il marchio sonoro offre una tutela in più, «ma non equivale ad un diritto esclusivo sull’identità vocale». Un deepfake può usare una copia fedelissima della voce senza mai pronunciare la frase registrata, e magari fuori da qualsiasi uso commerciale.

Qui torna quella terza voce dell’elenco: l’organizzazione di manifestazioni politiche. Io la leggo come un tentativo di portare il marchio dove il pericolo è più concreto, cioè la politica. Se basterà, lo diranno l’esame dell’EUIPO e, un giorno, un giudice.

Un marchio protegge l’etichetta su un prodotto. Una persona è fatta di altro.

Come una voce familiare può ingannarti

Una voce clonata può arrivarti al telefono, in un vocale o in una registrazione condivisa in un gruppo. Open lo scrive senza giri di parole: con pochi secondi di audio i software possono riprodurre timbro e inflessioni di una persona e farle pronunciare frasi mai dette. Una dichiarazione mai rilasciata, una telefonata mai fatta.

Ti propongo una lettura da chi studia la persuasione, dove chi parla conta almeno quanto cosa dice. Una voce che riconosci sembra rispondere da sola alla domanda «chi è?», e può indurti a saltare la verifica e a pensare subito all’altra: «cosa vuole?». Il falso lavora proprio in quel passaggio saltato.

Per una persona pubblica il rischio è politico: un audio falso a ridosso del voto può circolare prima che arrivi la smentita. È un meccanismo che ricorda le troll farm, i gruppi organizzati di account che manipolano le conversazioni online: anche lì il falso gioca sul tempo.

Nella vita privata e nel lavoro, un rischio concreto è la truffa. Già nel dicembre 2024 l’FBI avvertiva che i truffatori creano brevi clip audio con la voce di un familiare in difficoltà per chiedere soldi subito, oppure si spacciano con la voce per figure pubbliche o persone vicine per farsi pagare. A loro basta usare una voce una volta, al momento giusto.

Una voce che conosci apre la porta. Il controllo, a quel punto, tocca a te.

Le regole che esistono già

La parte meno raccontata della notizia è che in Italia contro le voci clonate una legge c’è già. La legge 132 del 23 settembre 2025, in vigore dal 10 ottobre 2025, ha portato nel codice penale l’articolo 612-quater. Punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi causa un danno ingiusto a una persona diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati con l’intelligenza artificiale e capaci di ingannare sulla loro autenticità. Ne ho scritto anche parlando di cosa dice la legge italiana sull’AI per gli studi professionali.

Di regola serve la querela della persona colpita. Si procede d’ufficio, fra gli altri casi, quando la persona offesa è una pubblica autorità e il falso la colpisce a causa delle funzioni che esercita. La stessa legge ha alzato le pene per chi, con l’inganno, impedisce a qualcuno di esercitare un diritto politico o lo spinge a esercitarlo contro la sua volontà: se lo fa con l’AI, da due a sei anni di reclusione.

Poi c’è l’Europa. L’AI Act, il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, chiede a chi usa l’AI in un contesto professionale per creare o modificare deepfake di dichiarare che il contenuto è artificiale. Secondo Bugnion, però, l’obbligo di dichiarare che un contenuto è artificiale non dà, da solo, alla persona imitata uno strumento per impedirne l’uso. In Parlamento, ricorda Open, è ancora in esame il ddl 644 sulla tutela dell’identità personale contro gli abusi dell’AI.

Allora a cosa serve il marchio? Euronews e DIRE lo spiegano così: se verrà registrato, darà alla titolare la possibilità di far ritirare dal commercio il materiale che lo viola, di chiedere i danni e, secondo DIRE, di chiedere alle piattaforme di togliere in fretta gli audio clonati. Agenda Digitale, parlando di Ferreri, aggiunge un possibile effetto di dissuasione: un marchio nei registri pubblici rende chiaro chi è il titolare e cosa protegge, e potrebbe scoraggiare gli usi commerciali più riconoscibili. Il marchio, insomma, aggiunge strumenti, sempre dentro i limiti di ciò che protegge.

E c’è una lettura che ti propongo io, da chi si occupa di comunicazione. Una premier che deposita la propria voce manda un messaggio anche a chi la ascolta: se un giorno senti la mia voce dire qualcosa di strano, dubita. È una vaccinazione preventiva del pubblico, prima ancora che una causa in tribunale.

Legge e marchio sono strumenti di chi viene imitato. Quando la richiesta arriva a te, a voce, serve anche una verifica tua.

E la tua voce? Quando un marchio sonoro ha senso

Luca Ward e Giusy Ferreri hanno una cosa in comune: la voce è il loro mestiere. Ward ha depositato la registrazione della propria voce che dice «Mi chiamo Luca Ward». Ferreri quella in cui dice «Sono Giusy Ferreri», nelle classi dei prodotti digitali e dell’intrattenimento. L’avvocato che ha seguito Ferreri, Marco Mastracci, è lo stesso che ora segue la domanda di Meloni. A Repubblica, a maggio, l’aveva definita «una frontiera moderna della protezione dei diritti della personalità e del branding artistico», cioè dell’identità riconoscibile di un artista.

Se anche la tua voce lavora per te, la domanda è legittima. Fai corsi, podcast, pubblicità, sei la voce di un marchio? Agenda Digitale nota che un marchio sonoro è un bene riconosciuto, che può entrare nelle trattative su licenze e contratti per l’uso della voce in contenuti fatti con l’AI. Ha senso valutarlo con un consulente in marchi, sapendo cosa stai comprando: un segno, legato a certi prodotti e servizi, e un argomento in più in una trattativa.

Ci sono già strumenti che da un testo scritto producono una voce parlata: Suno Speech, per esempio, ne fa una traccia con voce e musica insieme, e ne ho parlato qui. La mia impressione è che, man mano che si diffondono, la voce di chi parla in pubblico diventi sempre più una firma.

Per la maggior parte delle persone, però, il pericolo concreto ha un’altra faccia. È la telefonata con la voce del tuo socio che ti chiede un bonifico urgente. È il vocale del fornitore che ti comunica un IBAN nuovo. Contro questo un marchio fa poco. Una procedura fa molto.

La tua voce la puoi proteggere fino a un certo punto. Come si verifica una richiesta prima di pagare, invece, lo decidi tu.

Come portarlo nel tuo lavoro

Ecco cosa puoi fare questa settimana, partendo dalle cose che costano meno.

  1. Scrivi una regola per i pagamenti. Nessun bonifico, cambio di IBAN o invio di dati riservati parte da una telefonata o da un vocale. Prima si verifica su un secondo canale. È il consiglio dell’FBI: riattacca, cerca tu il contatto, richiama tu al numero che conosci.
  2. Scegli una parola d’ordine in famiglia. L’FBI consiglia di concordare una parola o una frase segreta con i familiari, da chiedere quando una richiesta urgente arriva solo a voce. Puoi valutare una procedura simile con il socio e con chi in ufficio può muovere soldi: questa estensione è un consiglio mio.
  3. Di’ ai tuoi clienti come comunichi le cose importanti. «I cambi di coordinate bancarie te li mando solo per PEC», per esempio. Conoscere la procedura in anticipo può aiutare a riconoscere una richiesta sospetta. È comunicazione preventiva, nello stesso senso della lettura che ti ho proposto per la mossa della premier.
  4. Se la voce è il tuo mestiere, fai due conti. Parlane con un consulente in marchi: quali classi, cioè quali categorie di prodotti e servizi, quale traccia, a cosa ti serve davvero. Il marchio è uno strumento per chi ha una voce da difendere nel mercato.
  5. Se trovi un audio falso con la tua voce, conserva le prove: link, data, chi l’ha diffuso. Segnalalo alla piattaforma. Poi, con un avvocato, valuta se ci sono i presupposti dell’articolo 612-quater e se presentare querela.

Meloni ha depositato quattro secondi di voce. Tu puoi cominciare da una regola di quattro righe.

👉 Leggi anche: Suno e l’Antitrust: di chi sono le tue canzoni — nei termini di Suno la licenza su quello che carichi copre anche la tua voce, e non scade.

Domande frequenti

Giorgia Meloni ha registrato la sua voce come marchio?

Ha depositato una domanda di marchio sonoro all’EUIPO il 5 ottobre 2026: un audio di quattro secondi in cui dice «Io sono Giorgia Meloni». Secondo Today ed Euronews la domanda risulta in esame. Il marchio diventa valido solo se e quando l’ufficio europeo lo registra.

Un marchio sonoro protegge da tutti i deepfake?

Protegge quel segno sonoro per i prodotti e i servizi indicati nella domanda. Secondo gli esperti di proprietà intellettuale citati qui, un deepfake che fa dire frasi diverse alla stessa voce, magari fuori da un uso commerciale, può restare fuori dalla tutela del marchio. Per quei casi ci sono altri strumenti, a partire dal reato previsto dall’articolo 612-quater del codice penale.

Posso registrare anche io la mia voce come marchio?

Il marchio sonoro esiste: all’EUIPO si deposita con un file MP3, all’UIBM per la sola Italia. Deve funzionare come segno distintivo di prodotti o servizi, e vanno scelte le classi giuste. Ha senso soprattutto se la tua voce fa parte del tuo lavoro. Conviene farsi seguire da un consulente in marchi.

Cosa rischia chi diffonde un audio falso fatto con l’AI?

Dal 10 ottobre 2025 l’articolo 612-quater del codice penale punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi causa un danno ingiusto diffondendo senza consenso immagini, video o voci falsificati con l’AI e capaci di ingannare. Di regola serve la querela della persona colpita.

Come mi difendo da una telefonata con una voce clonata?

L’avviso dell’FBI sulle truffe fatte con l’AI consiglia di riattaccare e richiamare tu, a un numero che hai cercato da te; di concordare una parola segreta in famiglia, da chiedere quando una richiesta urgente arriva solo a voce; e di mandare soldi solo a chi conosci davvero, e non solo per telefono o online. Con soci e colleghi puoi valutare una regola simile per i pagamenti.

Fonti

Manuale di sopravvivenza alla stupidità umana — Luca Masrè Passaro
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Luca Masrè Passaro
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Luca Masrè Passaro

Comunicazione, psicologia e persuasione. Autore del Manuale di sopravvivenza alla stupidità umana.

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